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Chiunque, anche se non è parte o non è direttamente interessato all’atto, può richiedere al notaio il rilascio di una o più copie autentiche di un atto notarile pubblico, versando i relativi diritti.
Non occorre fornire alcuna giustificazione o motivazione alla richiesta di una copia di un atto pubblico notarile. Infatti, in quanto imposto da norme di legge, il rilascio di copie da parte del notaio non è lesivo della riservatezza e, quindi, non sono applicabili i limiti relativi alla tutela dei dati personali.
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Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autenticazione della firma.
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